1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, possono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 3, in via provvisoria, i tecnici e gli artisti interpreti o esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) specifico titolo di studio riconosciuto dallo Stato. Per gli artisti è ammesso un documento attestante il superamento dell'esame di solfeggio;
b) attestazione dell'ENPALS che comprovi un'attività svolta, nel settore dello spettacolo, da almeno tre anni;
c) attestazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) concernente il superamento dell'esame di iscrizione alla sezione musica come:
1) compositore;
2) melodista trascrittore;
3) melodista non trascrittore;
d) stampa e diffusione nazionale di almeno un fonogramma musicale composito di lunga durata, comprovate attraverso il possesso dei seguenti documenti:
1) contratto con una casa discografica;
2) atto di deposito presso la SIAE del fonogramma stampato e corrispondente contratto o documento equivalente, attestante la distribuzione nazionale.
2. Al fine di ottenere l'iscrizione all'albo ai sensi del comma 1, la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti deve essere presentata, in originale o in copia autentica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali corredata da ogni altra documentazione utile a definire ruoli, qualifiche e profili professionali.