Art. 12.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, possono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 3, in via provvisoria, i tecnici e gli artisti interpreti o esecutori di musica da ballo, intrattenimento e svago in possesso di uno dei seguenti requisiti:

          a) specifico titolo di studio riconosciuto dallo Stato. Per gli artisti è ammesso un documento attestante il superamento dell'esame di solfeggio;

          b) attestazione dell'ENPALS che comprovi un'attività svolta, nel settore dello spettacolo, da almeno tre anni;

          c) attestazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) concernente il superamento dell'esame di iscrizione alla sezione musica come:

              1) compositore;

              2) melodista trascrittore;

              3) melodista non trascrittore;

          d) stampa e diffusione nazionale di almeno un fonogramma musicale composito di lunga durata, comprovate attraverso il possesso dei seguenti documenti:

              1) contratto con una casa discografica;

              2) atto di deposito presso la SIAE del fonogramma stampato e corrispondente contratto o documento equivalente, attestante la distribuzione nazionale.

      2. Al fine di ottenere l'iscrizione all'albo ai sensi del comma 1, la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti deve essere presentata, in originale o in copia autentica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali corredata da ogni altra documentazione utile a definire ruoli, qualifiche e profili professionali.

 

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      3. L'iscrizione di cui al presente articolo deve essere sottoposta a verifica e ad eventuale convalida ai fini dell'iscrizione definitiva.